Diritto Amministrativo, Diritto Civile, Diritto Penale

Art. 21 Cost. non applicabile ai quotidiani on-line

L’art. 21 della Costituzione, come è noto, dispone che ” Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni“.

Secondo una recentissima pronuncia della Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. V, 5 marzo 2014, n. 10594), l’art. 21 non è applicabile al sequestro dei quotidiani on-line, vista la diversità ontologica e strutturale del mezzo cartaceo con quello elettronico.

Data questa premessa – su cui personalmente nutro dei dubbi (specie in ottica di favor rei) – il quotidiano on-line  è suscettibile di sequestro preventivo (ovvero sono sequestrabili i server ecc. necessari per la sua pubblicazione), prescindendo dalle garanzie costituzionali (non applicabili ai quotidiani on-line, come non sono applicabili a blog, mailing list, chat, newsletter, e-mail, newsgroup e così via).

Le esigenze cautelari (sub specie periculum in mora) valgono infatti a maggior ragione per i quotidiani on-line che, a differenza dell’equivalente cartaceo, possono essere letti dagli utenti anche a distanza di parecchio tempo (hanno una maggiore capacità lesiva).

Come per l’equivalente cartaceo, peraltro, il doveroso riscontro del fumus commissi delicti impone di valutare, seppure solo sommariamente, la probabile sussistenza di una causa di giustificazione, come l’art. 51 c.p. (diritto di cronaca/critica).


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