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Cec-Pac inidonea ai fini dell’Ini-Pec

PEC è acronimo di posta elettronica certificata. I messaggi trasmessi da un indirizzo di posta elettronica certificata ad un altro indirizzo di posta elettronica certificata hanno il medesimo valore (garanzia di ricezione e data certa di ricezione, coincidente con quella di invio) della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il progetto Cec-Pac, acronimo di “Comunicazione Elettronica Certificata tra Pubblica Amministrazione e Cittadini” (v. D.P.C.M. 6 maggio 2009) permette di creare, per i cittadini italiani che ne facciano richiesta, un canale di comunicazione chiuso con la pubblica amministrazione.

In altre parole il cittadino che fa richiesta di assegnazione di una casella gratuita del circuito Cec-Pac (contraddistinta dal dominio @postacertificata.gov.it), vede sostituire alla propria residenza fisica il domicilio informatico: una volta sottoscritto il contratto, il cittadino non riceverà più la notificazione di provvedimenti che lo riguardano presso la propria dimora, bensì esclusivamente all’indirizzo Cec-Pac (e quindi assume l’onere di verificare tempestivamente i messaggi).

Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.P.C.M. 6 maggio 2009, è ammessa la proposizione di istanze da parte del cittadino tramite Cec-Pac senza apporre firme digitali.  Visto che il cittadino che richiede l’assegnazione della Cec-Pac viene personalmente identificato (dovendo sottoscrivere il contratto presso PosteItaliane) e, ai sensi del citato D.P.C.M., ha l’obbligo di usare personalmente l’indirizzo fornitogli, l’istanza risulta giuridicamente qualificata come sottoscritta con firma elettronica non qualificata.

L’Ini-Pec è l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ai sensi dell’art. 6-bis del D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e del Decreto 19 marzo 2013, le imprese sono tenute a comunicare al Registro delle Imprese il proprio indirizzo di posta elettronica; i professionisti devono comunicarlo al proprio Ordine di appartenenza. Questi indirizzi PEC vengono raccolti, catalogati e aggiornati per formare appunto l’Indice Nazionale (consultabile sul sito internet http://www.inipec.gov.it).

L’indirizzo PEC presente sull’Indice Nazionale è utilizzabile quale domicilio informatico del soggetto titolare, che potrà ricevervi qualsiasi tipo di comunicazione (con valore giuridico di raccomandata A/R) ivi comprese le notificazioni degli atti giudiziari.

Date queste premesse può ben comprendersi quale utilità avrebbe rappresentato la fusione dei due progetti, ovvero dalla catalogazione nell’Ini-Pec degli indirizzi Cec-Pac. L’integrazione avrebbe permesso, fra l’altro, di estendere la notificabilità degli atti giudiziari non solo ad imprese e professionisti (oltre 5.000.000 di indirizzi), ma anche ai molti privati che da anni ormai hanno optato, evidentemente per propria comodità (frequenti trasferimenti ecc.), per la ricezione dei documenti che li riguardano in formato elettronico (e non cartaceo): notevoli risparmi di tempo, rimarchevoli accelerazioni dei processi ecc.

La scelta del Governo è stata nettamente opposta.

Secondo la circolare del 15 gennaio 2014 prot. 6391 del Ministero dello Sviluppo Economico vanno tenuti distinti i due progetti, cosicché il Cec-Pac può essere utilizzato solo per dialogare con la Pubblica Amministrazione e, sebbene si tratti a tutti gli effetti di una PEC, i professionisti e le imprese individuali debbono dotarsi di un altro indirizzo PEC per adempiere agli oneri di segnalazione Ini-Pec.

Nonostante tutto, ci pare un’occasione mancata.


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