Diritto Amministrativo

Legittimato all’accesso l’autore di un esposto a carico di un avvocato

L’autore di un esposto deontologico nei confronti di un Avvocato è titolare di un interesse giuridicamente protetto ad ottenere l’accesso alla documentazione del procedimento detenuta dall’Ordine degli Avvocati, anche in caso di archiviazione.

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

N. 00298/2012 REG.PROV.COLL. N. 00147/2012 REG.RIC. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 147 del 2012, proposto da: M.M generika viagra., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Cortesi, con domicilio presso la segreteria di questo T.r.g.a. in Trento, via Calepina 50; contro Ordine degli Avvocati di Trento, in persona del Presidente, non costituito in giudizio; nei confronti di K.A., non costituita in giudizio; per la tutela del diritto di accesso ex art. 25, V co., della legge 7/8/1990 n. 241, sull’istanza del ricorrente datata 16 marzo 2012 di esibizione dei documenti richiesti con facoltà di estrarne copia.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 il cons. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO Il ricorrente, che ha introdotto il presente giudizio personalmente, senza l’assistenza di un difensore, espone di aver presentato all’Ordine degli Avvocati di Trento in data 23.3.2012 un’istanza di accesso agli atti del procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’avv. K.A., su esposto dello stesso ricorrente per asseriti errori professionali commessi nei suoi confronti. Sull’istanza di accesso si sarebbe formato il silenzio-rifiuto, per l’inutile decorso di trenta giorni dalla presentazione. Il ricorrente ha allora presentato il ricorso in epigrafe, deducendo la violazione dell’art. 25 della legge n. 241 del 1990. Il Consiglio dell’Ordine non si è costituito in giudizio ma ha fatto pervenire alla Segreteria del T.r.g.a documenti ed una relazione sui fatti di causa. All’odierna camera di consiglio il difensore del ricorrente, successivamente da lui nominato, ha insistito per l’accoglimento del ricorso. Ciò premesso, il Collegio osserva che la posizione della ricorrente è sicuramente riconducibile ad una situazione soggettiva differenziata e rilevante ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 241 del 1990, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso, tale essendo la qualità dell’autore di un esposto, che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare, anche se conclusosi con l’archiviazione (cfr.: Consiglio di Stato, Ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7). Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trento ha obiettato, nella relazione presentata in giudizio, che il controverso procedimento disciplinare si è concluso con l’archiviazione e che l’interesse del ricorrente, funzionale ad impugnare tale esito, non potrebbe essere preso in considerazione poiché egli non ha la legittimazione ad interporre una tale impugnativa, mentre non costituirebbe circostanza idonea a radicare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante, ai fini dell’accesso, l’esposta esigenza di “valutare le modalità, la regolarità, l’approfondimento, l’accuratezza e la correttezza” del procedimento. Ritiene invece il Collegio che non sussistano le ragioni ostative opposte dal Consiglio dell’Ordine. Invero, se il Consiglio dell’Ordine avvia il procedimento disciplinare per la verosimiglianza dei fatti narrati nell’esposto, il cliente ha interesse a partecipare al procedimento, per fornire ulteriori elementi valutativi e se il procedimento si conclude con l’archiviazione (per l’irrilevanza o l’insussistenza dei fatti di cui è incolpato il professionista), il cliente che ha trasmesso l’esposto ha diritto di accedere agli atti emessi dal medesimo Consiglio, per verificare le ragioni per cui non siano state ravvisate violazioni delle regole deontologiche. Ciò comporta che il cliente ha interesse ad accedere agli atti con cui il Consiglio dell’Ordine ha valutato i fatti indicati nell’esposto, sotto molteplici profili. Egli, accedendo agli atti, può valutare se sia il caso di svolgere ulteriori attività nel corso del procedimento disciplinare ed anche se il Consiglio dell’Ordine abbia negato la sussistenza dei fatti narrati nell’esposto, può valutare la possibilità di presentare un ulteriore e più motivato e documentato esposto, e comunque può valutare se sussistano elementi tali da indurlo a proporre in sede civile un’azione nei confronti del professionista, ai sensi dell’art. 2236 del codice civile. In materia, non sussistono preminenti ragioni di riservatezza del professionista, in quanto si tratta di accedere non a dati sensibili, bensì ad atti aventi stretto riferimento ai rapporti contrattuali intercorrenti col cliente. Dunque, il Consiglio dell’Ordine deve consentire al cliente, che si è assunto la responsabilità di quanto asserito nell’esposto (se i fatti non corrispondono al vero, il professionista incolpato potrebbe infatti proporre querela per diffamazione ed un’azione risarcitoria per il risarcimento dei danni conseguenti all’infondata incolpazione), di poter accedere ai documenti da cui si evincano le statuizioni del Consiglio nel procedimento disciplinare. Risulta pertanto fondata l’istanza di accesso, poiché essa ha sufficientemente richiamato l’interesse posto a sua base, mentre non sussistono – né sono state rilevate nella sede amministrativa o giurisdizionale – idonee ragioni preclusive (cfr. anche: Consiglio di Stato, sez. IV, 5 dicembre 2006, n. 7111). Per le ragioni che precedono, il ricorso è fondato e va accolto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trento di rilasciare al ricorrente copia degli atti richiesti ed indicati in epigrafe. Condanna il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trento a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2012 con l’intervento dei magistrati: Armando Pozzi, Presidente Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore Fiorenzo Tomaselli, Consigliere

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Consiglio di Stato

Consiglio di Stato

sezione VI

sentenza n. 316 del 21 gennaio 2013

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Il Signori M.M. e L.V. hanno presentato all’Ordine degli Avvocati di Trento una istanza di accesso, depositata in data 23 marzo 2012, agli atti del procedimento disciplinare avviato, su loro segnalazione, nei confronti dell’avvocato K.A.. In particolare, è stato chiesto di avere copie della memoria difensiva, prodotta nel predetto procedimento dal professionista, nonché di conoscere l’esito del procedimento stesso.
Non avendo il predetto Ordine risposto alla domanda nei termini previsti, il Sig. M. ha impugnato innanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa, Sezione autonoma di Trento, il silenzio rifiuto.

1.1.- Quel giudice, con sentenza 11 ottobre 2012, n. 298, ha accolto il ricorso. In particolare, ha rilevato che la posizione del ricorrente, quale autore di un esposto, è riconducibile ad una situazione soggettiva rilevante che, in quanto tale, lo legittima a presentare una domanda di accesso.
2.- La predetta sentenza è stata impugnata dall’Ordine degli Avvocati di Trento.
Nel parte in fatto dell’atto si sottolinea come con nota dell’11 aprile 2012, non pervenuta ai richiedenti, l’Ordine avesse rigettato la domanda in quanto non erano state esplicitate “le motivazioni della richiesta di accesso … con riferimento alla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare, alla necessità di conoscenza e allo specifico interesse da curare”.
Nella parte in diritto sono stati prospettati i motivi indicati nei successivi punti.
3.- L’appello è infondato.
3.1.- Con i primi due motivi l’appellante assume che non è sufficiente essere autore di un esposto per acquisire la legittimazione all’accesso. Infatti, l’autore dell’esposto non è parte del procedimento disciplinare e non può neanche impugnare l’esito del procedimento stesso. Inoltre, i richiedenti la documentazione, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non sono clienti del professionista denunciato ma del difensore della sua controparte.
I motivi non sono fondati.
L’art. 22 della L. 7 agosto 1990, n. 241 prevede che il “diritto di accesso” sia riconosciuto a “tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.
L’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato, con sentenza 20 aprile 2006, n. 7, ha qualificato il “diritto di accesso” come una posizione soggettiva, priva di una autonomia, finalizzata ad offrire al titolare poteri di natura procedimentale volti in senso strumentale alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante (si veda anche Cons. Stato, Ad. plen, 18 aprile 2006, n. 6; da ultimo Cons. Stato, IV, 22 maggio 2012, n. 2974).
Si è così ritenuto che “la qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare, è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell’autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante” cui fa riferimento l’art. 22 (in analogo senso, successivamente Cons. Stato, Sez. VI, 22 giugno 2011, n. 3742, secondo cui “ove risulti un suo personale interesse il denunciante ha senz’altro titolo ad avere copia dell’atto disciplinare emesso dall’amministrazione, a seguito dell’esposto da lui presentato … anche se si tratti dell’atto di archiviazione del procedimento”).
Occorre, pertanto, accertare se, nel caso di specie, ricorrano i suddetti requisiti.
Il primo requisito, specifico (essere autore di un esposto), costituisce dato non contestato.
Il secondo requisito, generico (ricorrenza di “altri elementi”), è presente anch’esso. La parte appellata, pur non avendo un rapporto contrattuale con il professionista denunciato, ha avuto con lui un contatto afferente alla sfera professionale, che di suo è idoneo – per quel che si riflette in termini disciplinari – a costituire un fatto giuridicamente produttivo di effetti. Risulta, infatti, dal contenuto dell’esposto che detto professionista fosse il difensore dei soggetti con i quali erano pendenti una serie di controversie. Il Sig. M. (unitamente alla Sig.ra L.) ha, pertanto, contestato all’avvocato di controporte di avere tenuto, per circostanze specificamente indicate, comportamenti contrari ai doveri deontologici di probità, dignità, decoro e lealtà nonché lesivi dei “precetti di buona fede e correttezza”. In particolare, vengono denunciati comportamenti relativi alle modalità di esecuzione di somma dovute e di notificazione di atti processuali.
Questi elementi, la cui effettiva portata esula dall’ambito del presente giudizio – che rispetto ai fatti da accertare si pone in limine- sono sufficienti a fare ritenere che nel caso di accertamento di una responsabilità disciplinare il richiedente potrebbe stimare se intraprendere azioni a tutela della propria posizione giuridica eventualmente lesa. Ne consegue che l’appellata è effettivamente titolare di una “situazione giuridicamente rilevante”.
3.2.- Con un terzo motivo si assume l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistenti esigenze di tutela della riservatezza del professionista “in quanto si tratta di accedere non a dati sensibili, bensì ad atti aventi stretto riferimento a rapporti contrattuali intercorrenti con il cliente”. Si rileva, infatti, che, nella specie, non vi sarebbe, per le ragioni anzidette, alcun rapporto contrattuale tra le parti.
Il motivo non è fondato.
L’art. 24, comma 7, della L. n. 241 del 1990 prevede, al primo inciso, che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”. Nella parte successiva del comma si dispone, tra l’altro, che “nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile”, mentre se i dati riguardino lo stato di salute o la vita sessuale (c.d. dati sensibilissimi), l’accesso è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
Nella specie, la natura dei fatti contestati al professionista rende evidente come si tratti di circostanze che afferiscono allo specifico rapporto con il denunciante. Non risultano né sono stati adotti elementi specifici idonei a condurre a diversa conclusione.
Rimane comunque – va qui precisato – fermo il potere dell’Ordine di negare l’accesso agli atti che effettivamente contengano dati qualificabili come sensibili ovvero sensibilissimi del professionista, ovvero di adottare misure idonee ad assicurare la riservatezza dei dati.
4.- In mancanza di costituzione della parte intimata non occorre pronunciarsi sulle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.


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