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Materiali per un corso per guardie ecologiche volontarie – Elementi di filosofia del diritto

L’avv. Cortesi terrà oggi una lezione nell’ambito di un corso per la preparazione dell’esame per guardie ecologiche volontarie.

Si pubblica un’anteprima della sua relazione. Chi fosse interessato ad approfondimenti può farne richiesta all’indirizzo cortesi@studiocortesi.it

(Anteprima)

 

Elementi di filosofia del diritto

 

Agli inesperti i movimenti ecologisti potrebbero apparire portatori di un pensiero sostanzialmente unitario, preordinato alla protezione dell’ambiente e degli animali in particolare. In altre parole si potrebbe immaginare che gli obiettivi siano condivisi e che i movimenti ecologisti si distinguano per le modalità concrete della loro attuazione: mediante una lotta radicale o persino rivoluzionaria, oppure ispirate ad un generico riformismo, moderato e democratico.

L’approfondimento porta invece a riconoscere posizioni nettamente distinte, che il filosofo norvegese Arne Naess ha distinto nel c.d. Shallow Ecology Movement (ecologia superficiale, ambientalismo) e nel c.d. Deep Ecology Movement (ecologia profonda, ecologismo).

Consapevole dell’impossibilità di introdurre in poche battute il pensiero di molti filosofi, mi limito ad esporre qui di seguito le principali caratteristiche dei due approcci, così come riassunti da M. Tallacchini in Etiche della terra, Vita e Pensiero, Milano, 1998, p. 18 e ss.

I filosofi che cercano di applicare all’ambiente riflessioni maturate in campo generale, mantenendo un’ottica antropocentrica ed individualista, secondo Naess, sono esponenti di un’ecologia solo superficiale, che riconosce alla natura un valore sostanzialmente strumentale e si pone quindi l’obiettivo di un’oculata gestione delle risorse.

La formula dello “sviluppo sostenibile”, dello sviluppo cioè che soddisfa i bisogni delle generazioni di oggi senza compromettere le possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri, che pure rappresenta il frutto più importante della Commissione Brundtland, istituita dall’ONU nel 1983 ed è stata ripresa nelle conferenze degli anni successivi, può considerarsi frutto di questo mero ambientalismo, avendo evidentemente di mira le aspettative dell’essere umano, piuttosto che i diritti del mondo animale e vegetale, che nemmeno vengono riconosciuti.

L’ecologia profonda assume delle premesse totalmente opposte. Afferma l’impossibilità di applicare le filosofie tradizionali al tema ecologico, che richiede l’elaborazione di nuovi pensieri etici. Riconosce la centralità dell’ecosistema e quindi assume una visione olistica; riconosce alla natura un valore intrinseco a prescindere dal suo essere al servizio da un punto di vista strettamente economico o anche solo estetico del uomo.

Fiduciosi nella capacità della natura di superare ex se eventuali problematiche, incuranti delle conseguenze nefaste che ciò possa avere per l’uomo, i fautori di questa ecologia spinta perseguono in larga parte politiche di non interferenza: l’uomo deve minimizzare il proprio impatto sulla natura, ma anche evitare interventi di salvaguardia che in realtà hanno spesso un fondo di profondo antropocentrismo. Bisogna ad es. limitare l’emissione di inquinanti, ma anche lasciare che un bosco bruci nel caso di combustione spontanea, lasciare che una specie si estingua, se le ragioni della decimazione dei capi sono naturali.

Teoria delle fonti – Gerarchia

Diritto dell’ambiente

Ubi societas, ibi jus. Ciò nonostante il riconoscimento della meritevolezza della tutela dell’ambiente e, più specificamente, di un vero e proprio diritto dell’ambiente è acquisizione degli ultimi decenni.

Quali sono gli ostacoli che hanno a lungo impedito l’affermazione di tale diritto?

Come chiarisce ad es. Giampaolo Rossi in Diritto dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2011, p. 3 e ss., il diritto ambientale ha delle caratteristiche sfidanti. La sua tutela richiede una governance globale, acquisizioni scientifiche più solide, perfino paradigmi diversi.

Il diritto ambientale:

  • assume carattere antagonista: preclude la massimizzazione della soddisfazione degli interessi su cui viene ad incidere;
  • le conseguenze negative per l’ambiente spesso si manifestano in contesti diversi (spesso in nazioni diverse) da quelli in cui si producono le cause, cause che spesso non sono allo stato note (o per le quali la comunità scientifica non ha raggiunto spesso un adeguato grado di condivisione);
  • è adespota: tutti i cittadini ne sono titolari, il che, secondo gli schemi ordinari, equivale a sostenere che nessuno ne è titolare, non potendosi differenziare la sua posizione giuridica rispetto a quella di altri; non essendo facilmente identificabile un soggetto da cui pretendere una condotta coercibile in termini giuridici.

L’illecito civile extracontrattuale: art. 2043 c.c. – Forme speciali di responsabilità

L’illecito amministrativo: L. 689/1981

L’illecito penale – Concezione tripartita e quadripartita del reato

Fattispecie di reato rilevanti

Nozioni di procedura penale


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